LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/2001
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 8
 (Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali.
4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine fissato dall'articolo 33, comma l, della legge regionale 7/2000 , corredata del programma annuale di attività istituzionale e dei relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
2Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005
3Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 7, L. R. 21/2005