LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/2001
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 5
 (Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;
e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).
e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-lsontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 ( Legge regionale 22/2001 . Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
Note:
1Articolo sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 21/2005
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 21/2005
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 57, L. R. 22/2007
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 264, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 3 bis aggiunto da art. 264, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
7Lettera e ter) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 1, L. R. 21/2013
8Lettera e quater) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 3/2018
9Lettera e bis) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.