LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 settembre 2001, n. 22

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/2001
Materia:
320.03 - Medicina preventiva

Art. 4
 (Commissione regionale sull'amianto)
1. È istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
(1)
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005
2Comma 3 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 21/2005