LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Proroga della durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane)
1. La durata in carica del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 10, della legge regionale 13/1998, è prorogata fino alla costituzione dell'Istituto Regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.