LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 12
1.
All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 112, 113 e 114 sono sostituiti dai seguenti:
<<112. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, a istituire, in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del Centro medesimo. Il Centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111.
113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
114. Il Fondo è alimentato mediante:
a) finanziamenti regionali;
b) ogni entrata derivante dalla cessione a pagamento a carico degli utenti o degli acquirenti di beni e di servizi.

114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per la gestione del Fondo e per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Direzione regionale delle foreste presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.
114 ter. Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal Direttore regionale delle foreste.>>.

(1)
2. In attesa dell'istituzione del Centro Servizi ai sensi del comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 1, la Direzione regionale delle foreste può avviare provvisoriamente, mediante l'utilizzo dei beni immobili e mobili e del personale di cui ai commi 110 e 111 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, e sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 112 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007