LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21

Disposizioni varie in materie di competenza regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Inquadramento del personale dell'Azienda agricola Volpares)
1. Il personale del ruolo unico transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Azienda agricola <<Volpares>> di Palazzolo dello Stella, è inquadrato, nel limite massimo di sette unità e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, con effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti a quelle rivestite presso l'Ente di provenienza alla suddetta data, secondo le seguenti equiparazioni:
Area funzionalePosizione economicaQualifica funzionale diEquiparazioneNumero di unità
A 1 Commesso3
B 1 Agente tecnico2
B 2 Coadiutore1
C 2 Consigliere1


2. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche rivestite presso l'Ente di provenienza. Al personale medesimo spetta, alla data dell'inquadramento:
a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto nel comma 3.

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
4. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.