LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Art. 14
 (Contributo straordinario al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis)
1. Al fine di completare in maniera organica gli interventi previsti dal comma 61 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo - Barcis.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 112, L. R. 1/2004