LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2001
Materia:
430.01 - Trasporti
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato SpA, nella misura massima del 100 per cento ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato SpA.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 49, L. R. 15/2005