LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 14

Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2001
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 2
 (Designazioni)
1. I soggetti pubblici, ivi compresi i loro enti strumentali e aziende speciali, di cui all'articolo 1, comma 2, presso i quali operano organismi consultivi, assicurano negli stessi la partecipazione di un rappresentante per associazione o ente di cui all'articolo 1, comma 1, operanti nel territorio regionale.
2. Le designazioni avvengono con riferimento alle tematiche rappresentate e precisamente l'UNMS per le problematiche inerenti all'invalidità per servizio, l'ANMIL per le problematiche relative all'invalidità e sicurezza sul lavoro, l'ANMIC per le problematiche relative all'invalidità civile, l'ENS per le problematiche relative ai minorati dell'udito e della favella e l'UIC per le problematiche inerenti ai minorati della vista.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono autonomamente alle designazioni presso gli enti interessati, dando contestuale notizia delle stesse al Comitato di cui all'articolo 1, comma 1.