LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 19
 (Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani)
1. Gli uffici e gli enti regionali trasmettono al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi agli interventi finanziari localizzati in comuni montani.
2. Il Servizio autonomo cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo i dati e la documentazione necessari in particolare sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico allargato regionale, anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata gestita direttamente dal Servizio medesimo, a tal fine collegato alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.
3. Per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.