Art. 17
(Servizio scolastico nei territori montani)
1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2Comma 3 abrogato da art. 47, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3Comma 4 sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/2004
5Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2006
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 4, L. R. 17/2006
7Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 4/2008
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008