Art. 16
(Centro internazionale di ricerca sulla montagna)
1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la
legge 7 agosto 1977, n. 266.
3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2Comma 7 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.