LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
210.06 - Economia montana
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste

Art. 16
 (Centro internazionale di ricerca sulla montagna)
1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Università degli studi di Udine e l'Agemont SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al sostegno degli oneri di avvio e consolidamento dell'attività del Centro secondo gli accordi assunti con un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna istituito con la legge 7 agosto 1977, n. 266.
3. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994.
7.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2Comma 7 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.