LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 aprile 2001, n. 12

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale

Art. 11
 (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.>>.

2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.