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Indice:
L.R. n. 11/2001
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO III
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
CAPO IV
Art. 22
Art. 23
CAPO V
Art. 24
Art. 25
Leggi regionali
Legge regionale
10 aprile 2001
, n.
11
Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/04/2001, N. 015.
Data di entrata in vigore:
26/04/2001
Materia:
150.03
-
Radio e telediffusione
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 13
(Forme di consultazione)
1.
Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2.
Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative