LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

CAPO III
 Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Art. 6
 (Istituzione del Co.Re.Com.)
1. È istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 7
 (Funzioni del Co.Re.Com.)
1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:
a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;
b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..
3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.
4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca, monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.
5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.
6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
2Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 11, L. R. 1/2007
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 3/2011
Art. 8
 (Composizione e durata)
1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da due componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.
2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.
3. I due componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.
5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.
6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.
7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 27/2012 , con applicazione delle modifiche a decorrere dal primo rinnovo del Co.Re.Com successivo all'entrata in vigore della medesima L.R. 27/2012.
Art. 9
 (Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;
b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10
 (Vicepresidente)
1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.
Art. 11
 (Programmazione delle attività)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.
Art. 12
 (Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2.
2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previa richiesta da parte del Co.Re.Com. alla Direzione Generale, ad acquisire il personale somministrato e a tempo determinato necessario all'esercizio delle funzioni allo stesso delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); a tal fine il Co.Re.Com. provvede a trasferire all'Amministrazione regionale le corrispondenti risorse finanziarie assegnate dall'Autorità ai sensi del comma 2.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.
4.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 2/2006
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
4Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
5Comma 4 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 16/2013
6Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 6, L. R. 20/2015
7Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 11, comma 18, L. R. 31/2017
Art. 13
 (Forme di consultazione)
1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.
Art. 14
 (Regolamento interno)
1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 15
 (Cause di incompatibilità)
1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 16
 (Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)
1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..
4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.
Art. 17
 (Dimissioni)
1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Art. 18
 (Permessi)
1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.
Art. 19
 (Indennità di funzione e rimborsi)
1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.
2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 16/2013
Art. 20
 (Struttura)
1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
1 bis.  
( ABROGATO )
2. La dotazione organica può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013
Art. 21
 (Norma transitoria)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.
2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.