LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 16
 (Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)
1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.
2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.
3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..
4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.