LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 marzo 2001, n. 10

Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/04/2001
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.
Art. 2
 (Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici)
1.  
( ABROGATO )
(3)
2.  
( ABROGATO )
(4)
3.  
( ABROGATO )
(5)
4.  
( ABROGATO )
(6)
5.  
( ABROGATO )
(7)
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(8)
8.  
( ABROGATO )
(9)
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 sono abrogati.
23.  
( ABROGATO )
24.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32.  
( ABROGATO )
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35.  
( ABROGATO )
36.  
( ABROGATO )
37.  
( ABROGATO )
38.  
( ABROGATO )
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
43.  
( ABROGATO )
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
46.  
( ABROGATO )
47.  
( ABROGATO )
(1)
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.
Note:
1Comma 47 abrogato da art. 7, comma 35, L. R. 23/2001
2Comma 13 abrogato implicitamente da art. 6, comma 2, L. R. 2/2002
3Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 10/2002
4Comma 2 abrogato implicitamente da art. 1, comma 2, L. R. 10/2002
5Comma 3 abrogato implicitamente da art. 1, comma 4, L. R. 10/2002
6Comma 4 abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 10/2002
7Comma 5 abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 10/2002
8Comma 7 abrogato implicitamente da art. 2, comma 3, L. R. 10/2002
9Comma 8 abrogato implicitamente da art. 3, comma 1, L. R. 10/2002
10Comma 9 abrogato implicitamente da art. 4, comma 1, L. R. 10/2002
11Comma 10 abrogato implicitamente da art. 4, comma 2, L. R. 10/2002
12Comma 11 abrogato implicitamente da art. 4, comma 3, L. R. 10/2002
13Comma 12 abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
14Comma 13 abrogato implicitamente da art. 6, comma 2, L. R. 10/2002
15Comma 14 abrogato implicitamente da art. 6, comma 3, L. R. 10/2002
16Comma 15 abrogato implicitamente da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
17Comma 16 abrogato implicitamente da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
18Comma 18 abrogato implicitamente da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
19Comma 19 abrogato implicitamente da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
20Comma 20 abrogato implicitamente da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
21Comma 21 abrogato implicitamente da art. 7, comma 2, L. R. 10/2002
22Comma 23 abrogato implicitamente da art. 7, comma 4, L. R. 10/2002
23Comma 24 abrogato implicitamente da art. 7, comma 5, L. R. 10/2002
24Comma 26 abrogato implicitamente da art. 8, comma 1, L. R. 10/2002
25Comma 27 abrogato implicitamente da art. 8, comma 2, L. R. 10/2002
26Comma 28 abrogato implicitamente da art. 8, comma 3, L. R. 10/2002
27Comma 29 abrogato implicitamente da art. 8, comma 4, L. R. 10/2002
28Comma 30 abrogato implicitamente da art. 8, comma 5, L. R. 10/2002
29Comma 31 abrogato implicitamente da art. 8, comma 6, L. R. 10/2002
30Comma 32 abrogato implicitamente da art. 8, comma 7, L. R. 10/2002
31Comma 33 abrogato implicitamente da art. 8, comma 8, L. R. 10/2002
32Comma 34 abrogato implicitamente da art. 8, comma 9, L. R. 10/2002
33Comma 35 abrogato implicitamente da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
34Comma 36 abrogato implicitamente da art. 15, comma 1, L. R. 10/2002
35Comma 37 abrogato implicitamente da art. 15, comma 2, L. R. 10/2002
36Comma 38 abrogato implicitamente da art. 15, comma 3, L. R. 10/2002
37Comma 39 abrogato implicitamente da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
38Comma 40 abrogato implicitamente da art. 16, comma 1, L. R. 10/2002
39Comma 41 abrogato implicitamente da art. 16, comma 2, L. R. 10/2002
40Comma 42 abrogato implicitamente da art. 16, comma 3, L. R. 10/2002
41Comma 43 abrogato implicitamente da art. 17, comma 1, L. R. 10/2002
42Comma 44 abrogato implicitamente da art. 17, comma 2, L. R. 10/2002
43Comma 45 abrogato implicitamente da art. 17, comma 3, L. R. 10/2002
44Comma 46 abrogato implicitamente da art. 17, comma 4, L. R. 10/2002
45Comma 49 abrogato implicitamente da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002
46Comma 50 abrogato implicitamente da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
47Comma 51 abrogato implicitamente da art. 24, comma 1, L. R. 10/2002
48Abrogato il comma 6, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
49Abrogato il comma 21, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
50Abrogato il comma 50, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
51Abrogato il comma 48, per effetto dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 8/2000, operata, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12).
52Comma 51 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
53Comma 17 abrogato da art. 54, comma 1, lettera pp), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 198, comma 7, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 2, comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri in materia di personale, derivanti dalla presente legge, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati che presentano sufficiente disponibilità:
a) UPB 52.2.4.1.1. - capitolo 550;
b) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
c) UPB 52.2.4.1.662 - capitolo 9637;
d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dal comma 7 e dal comma 24 dell'articolo 2, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 587 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 50 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.
4. È altresì revocata l'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, disposta dall'articolo 8, comma 76, della legge regionale 27 febbraio 2001 n. 4 - legge Finanziaria 2001 - a carico della predetta unità previsionale di base 52.2.4.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento per gli anni 2002 e 2003 è stornato a favore dell'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9680 del citato Documento tecnico.