LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/04/2000
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:
a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;
c) lo snellimento della documentazione amministrativa;
d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Nella legge di semplificazione prevista dall' articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.
5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990 .
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
4Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 14/2004
5Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/2018
6Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2021
Art. 2
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.
2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 3/2002
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 2 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2004
4Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2018
Art. 3
 (Obbligo di adozione del provvedimento)
1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis.
1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2004
2Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 26/2012
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 26/2012
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 336, L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 3, L. R. 5/2013 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2012.
6Comma 5 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021
Art. 6
 (Decorrenza e scadenza del termine)
1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.
2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali.
4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
2Comma 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2004
Art. 7

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 14/2004
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte alla lettera a bis) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
5Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
8Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
9Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 8/2021