LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/03/2000
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 9
 (Convenzioni con il Ministero delle finanze)
1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.
1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l'affidamento dei rimborsi dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997.
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.
5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province Autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 1/2003