LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 novembre 2000, n. 21

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/12/2000
Materia:
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 11
 (Promozione)
1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.
2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.
3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:
a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;
b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.