LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 novembre 2000, n. 20

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/11/2000
Materia:
210.02 - Foreste

Art. 1
 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia
forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le
attività forestali)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9.
L'articolo 5 della legge regionale 65/1976 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
1. All'impegno della spesa dei contributi di cui alla presente legge si provvede sulla base del singolo preventivo di spesa conforme al prezziario regionale previsto da apposito regolamento. All'erogazione del contributo provvede l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver compiuto il collaudo e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione del contributo avviene a misura, secondo l'accertamento del verbale di collaudo finale.
2. Può essere concessa una anticipazione del contributo sulla base di uno stato di avanzamento del 75 per cento calcolato sul valore della spesa ritenuta ammissibile, previa richiesta del beneficiario contenente la dichiarazione dell'esecuzione dell'impianto.
3. La quota a saldo viene erogata a completamento degli interventi. >>.

10. 
( ABROGATO )
11. In attesa del riordino delle Comunità montane, all'ultimazione e alla manutenzione delle opere di viabilità forestale, delegate fino alla data del 31 dicembre 1988 alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 22/1982, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 38/1986, e delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate alle Comunità montane in concessione fino alla data del 25 maggio 1993, provvede la Direzione regionale delle foreste a decorrere dalla data di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma 13.
12. L'onere derivante dall'applicazione del comma 11 fa carico all'unità previsionale di base 7.2.23.2.145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2937 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
13. Le Comunità montane provvedono comunque alle formalità conclusive delle procedure espropriative per le quali alla data d'entrata in vigore della presente legge sia stata richiesta l'emissione del decreto d'esproprio.
14. Al fine di cui al comma 11, le Comunità montane adottano i seguenti atti da inviarsi alla Direzione regionale delle foreste:
a) stato ricognitivo delle opere in corso;
b) stato ricognitivo dei rapporti giuridici ed economici fra Amministrazione regionale e Comunità montane.

15. Gli atti di cui al comma 14 sono approvati dalla Giunta regionale con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste. Intervenuta l'approvazione, la Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, provvede alla presa in carico delle opere, alla loro conclusione portando a definizione anche le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi, alla loro manutenzione e alla liquidazione delle passività, nonché al recupero dei crediti accertati nei confronti delle Comunità montane.
16. La Direzione regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali, porta a definizione le procedure per la formalizzazione dell'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere di cui ai commi precedenti con le modalità di cui ai seguenti commi.
17. L'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, dopo aver frazionato i terreni interessati e stimato direttamente, in deroga all'articolo 90 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo pretorio di ciascun Comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con il valore per ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali.
18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo pretorio del Comune, con deliberazione della Giunta regionale si prende atto dell'intervenuta acquisizione a titolo originario a favore della Regione dei sedimi e delle opere, per effetto della irreversibile trasformazione del terreno occupato e della mancata emissione del decreto di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonché del valore stimato per ciascuna particella di terreno interessata, che viene depositato presso la Tesoreria regionale a disposizione degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.
18 bis. Per le opere per le quali alla data dell'1 gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto.
19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
20. Per la determinazione del valore di ciascun sedime si applicano per le aree agricole le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni; per le aree edificabili si applica l'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
21. All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18 trova applicazione l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
22. Anche per l'acquisizione dei sedimi inerenti alle opere pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, già affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, ovvero eseguite direttamente dalla Direzione regionale medesima, per le quali non siano già stati richiesti i decreti di esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
25 bis. 
( ABROGATO )
25 ter. 
( ABROGATO )
25 quater. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
26 bis. 
( ABROGATO )
26 ter. 
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
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29. 
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30. 
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31. 
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32. 
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33. 
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34. 
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
41 bis. 
( ABROGATO )
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( ABROGATO )
43. 
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( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso della Direzione regionale delle foreste.
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.23.1.238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12), di nuova istituzione, alla rubrica n. 23 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione << Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi sorti in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica >> e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.
57. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dal comma 56 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 54.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.
All'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti:
<< 2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio è individuato il biotopo naturale. >>.

59. 
( ABROGATO )
60. 
( ABROGATO )
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:
a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;
b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;
c) il primo soccorso agli infortunati.

64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, così come quelle connesse alla preparazione e all'aggiornamento del personale utilizzato ai sensi del comma 63, sono a carico della PROMOTUR SpA, che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.
65. Il personale del Corpo forestale regionale incaricato di svolgere i servizi previsti dagli accordi o convenzioni di cui al comma 63, durante gli stessi, è considerato a tutti gli effetti in servizio e pertanto gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e straordinario previsti dalla normativa vigente.
66. La Direzione regionale delle foreste, nell'individuare il numero delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto di convenzione o accordo con la PROMOTUR SpA, assicura un'adeguata rotazione tra il personale avente le caratteristiche e qualifiche adeguate ai servizi da svolgere, garantendo nel contempo il pieno funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.
67. La Direzione regionale delle foreste può altresì autorizzare, di volta in volta, la partecipazione di personale forestale, anche non in divisa, a quelle manifestazioni sportive, agonistiche o di settore, anche se tenute all'estero, per il cui svolgimento si rendesse necessaria od opportuna, per le specifiche competenze del Corpo forestale o per rappresentanza, la partecipazione del medesimo. In tali casi, al personale incaricato della partecipazione sono assicurati, ove dovuti, i trattamenti previsti al comma 65.
68. Nell'applicazione della presente legge sono osservate le norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le stesse, quelle della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Comma 25 bis aggiunto da art. 19, comma 7, L. R. 13/2002
2Parole aggiunte al comma 12 da art. 19, comma 5, L. R. 13/2002
3Comma 25 sostituito da art. 19, comma 7, L. R. 13/2002
4Comma 25 ter aggiunto da art. 19, comma 7, L. R. 13/2002
5Comma 25 quater aggiunto da art. 19, comma 7, L. R. 13/2002
6Comma 26 bis aggiunto da art. 19, comma 8, L. R. 13/2002
7Comma 26 ter aggiunto da art. 19, comma 8, L. R. 13/2002
8Comma 27 sostituito da art. 19, comma 9, L. R. 13/2002
9Comma 28 sostituito da art. 19, comma 10, L. R. 13/2002
10Comma 36 sostituito da art. 19, comma 11, L. R. 13/2002
11Parole sostituite al comma 41 da art. 19, comma 12, L. R. 13/2002
12Comma 41 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 18/2004
13Comma 7 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
14Comma 8 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
15Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16Comma 2 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
20Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
21Comma 9 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
22Comma 10 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
23Comma 23 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
24Comma 24 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
25Comma 25 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
26Comma 25 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
27Comma 25 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
28Comma 25 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
29Comma 26 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
30Comma 26 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
31Comma 26 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
32Comma 27 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
33Comma 28 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
34Comma 29 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
35Comma 30 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
36Comma 31 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
37Comma 32 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
38Comma 33 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
39Comma 34 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
40Comma 35 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
41Comma 36 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
42Comma 37 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
43Comma 38 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
44Comma 39 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
45Comma 40 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
46Comma 41 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
47Comma 41 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
48Comma 42 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
49Comma 43 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
50Comma 44 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
51Comma 45 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
52Comma 46 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
53Comma 47 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
54Comma 48 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
55Comma 49 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
56Comma 50 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
57Comma 51 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
58Comma 52 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
59Comma 53 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
60Comma 54 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
61Comma 61 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
62Con riferimento ai commi da 63 a 66 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
63Comma 18 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 33/2015
64Comma 59 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.
65Comma 60 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.
66Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, lettera i), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
67Comma 62 abrogato da art. 64, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021