LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) un contributo "una tantum" volto a supportare le attività indirizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari. Tali attività, che potranno essere svolte dagli Enti camerali direttamente o tramite loro emanazioni e laboratori, potranno consistere in:
a) acquisto di apparecchiature e di macchinari per l'adeguamento operativo dei laboratori di analisi alle esigenze specifiche del comparto agroalimentare;
b) programmi e piani di ricerca e di sperimentazione, indirizzati anche al miglioramento dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti agroalimentari e dei relativi processi di produzione e trasformazione, nonché al miglioramento dei requisiti di sicurezza dei processi medesimi e alla prestazione delle corrispondenti garanzie certificative da parte dei produttori.
2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa presentazione al Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa per un importo doppio rispetto a quello del contributo.
3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, a conclusione del programma finanziato, apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente camerale concernente la spesa effettivamente sostenuta.
4. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.2.454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6862 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Facoltà di veterinaria dell'Università degli Studi di Udine un contributo "una tantum" per lo sviluppo di ricerche e sperimentazioni nel comparto zootecnico, finalizzate a ridurre l'impatto ambientale ed ecologico degli allevamenti.
6. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa approvazione da parte del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa che complessivamente deve superare del 20 per cento l'importo del contributo. È fatto obbligo al beneficiario, a conclusione delle attività programmate, di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, apposita dichiarazione concernente la spesa effettivamente sostenuta.
7. Per le finalità previste al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6846 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14.Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.
15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi all'atto della presentazione della domanda corredata di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere.
16. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6572 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. 
( ABROGATO )
18.Le attività relative all'osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché le relative attività informatiche, già condotte dal Centro servizi agrometeorologici per il Friuli- Venezia Giulia (CSA), costituiscono l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) e sono trasferite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale settore tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, dotato di autonomia tecnica e amministrativa, definita nel regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998. Compiti tecnico-scientifici primari dell'OSMER sono il monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di Grado, e l'elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L'OSMER può svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell’applicazione della disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all'applicazione della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale. Il personale del CSA che alla data dell'1 luglio 1999 svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti di cui al presente comma, è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 luglio 2000. Sono altresì trasferite all'ARPA in pari data le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili dell'ERSA e del CSA in uso per le attività e i compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossalon di Grado e relative strutture tecnologiche, sede e pertinenze.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio affari amministrativi e contabili.
20. Nel caso in cui il costo degli acquisti o delle opere oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, sia accertato dagli Uffici regionali in misura inferiore alla somma ritenuta ammissibile e concessa a prestito o a mutuo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario è tenuto a corrispondere sull'importo percepito in eccesso gli interessi calcolati al tasso del finanziamento agevolato, maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tempo per tempo vigente.
21. In caso di revoca della concessione regionale di prestito o mutuo, il beneficiario dovrà corrispondere sul capitale mutuato gli interessi come determinati al comma 20.
22. Per le proroghe del periodo di preammortamento oltre i 24 mesi, concesse ai beneficiari delle agevolazioni della legge regionale 80/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, i beneficiari dovranno corrispondere sulle somme erogate un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente.
23. Al settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4/1995, le parole <<In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto>> sono sostituite con le parole <<In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente>>.
24. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 e dall'articolo 52, comma 3, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.290 milioni per l'anno 2000 a favore dell'Associazione regionale allevatori del Friuli- Venezia Giulia (ARA), a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6831 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio per le produzioni animali.
25. 
( ABROGATO )
26. Con i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/1993, l'ERSA provvede direttamente od indirettamente, nel contesto dell'attività di promozione del comparto agroalimentare, a costituire e gestire un sistema di contrattazione dei prodotti vitivinicoli, denominato "Borsa del vino".
27.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.>>.

29. 
( ABROGATO )
30. All'articolo 84, comma 16, della legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono abrogate le parole <<e comunque per il programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 relativo all'esercizio finanziario 2000>>.
31. Allo stanziamento autorizzato per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.6.28.1.137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4250 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, fanno capo anche le spese sostenute dall'Ente tutela pesca nell'anno 1999 per le finalità indicate all'articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999.
32. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.6.29.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. La Regione favorisce e sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica e la sua applicazione intervenendo a supporto della realizzazione di specifici progetti e del loro successivo sfruttamento economico da parte di soggetti, singoli o associati, non costituiti in forma di impresa.
38. Per la valutazione e la selezione dei progetti di cui al comma 37 e per la stima dei relativi costi di realizzazione e di brevettazione, nonché per la valutazione e selezione delle iniziative di cui al comma 44, con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA, un Comitato composto da:
a) tre membri, tra cui il Presidente, designati dalla Giunta regionale;
b) due membri designati dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA;
c) un membro designato dal Consorzio per l'Area di ricerca;
d) un membro designato dalla Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA.
39. Con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 38 e sono determinati i compensi spettanti ai componenti.
40. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti proponenti i progetti selezionati dal Comitato di cui al comma 38, contributi, da erogare in via anticipata in misura pari all'80 per cento dell'importo ritenuto ammissibile dal Comitato medesimo, con saldo finale sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo delle strutture e degli impianti, nonché per la fruizione di ogni altro servizio funzionale alla realizzazione dei progetti stessi, presso il Consorzio per l'Area di ricerca e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, nonché per l'acquisizione dei relativi brevetti limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio.
41. L'ammissione ai benefici di cui al comma 40 implica l'assunzione, da parte del beneficiario, dell'impegno a provvedere, direttamente o tramite costituzione di nuovi soggetti imprenditoriali, allo sfruttamento economico, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero degli eventuali brevetti conseguiti.
42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.
43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti singoli o associati non costituiti in forma di impresa, anticipazioni per la partecipazione a società di capitali da costituire nel Friuli-Venezia Giulia per lo sfruttamento economico di risultati di ricerca tutelati da brevetto di cui i soggetti medesimi siano titolari.
45. Le anticipazioni di cui al comma 44 sono concesse fino all'importo massimo di lire 300 milioni, con obbligo di restituzione dell'importo capitale, maggiorato del 10 per cento a titolo di interessi, in venti rate semestrali costanti posticipate con decorrenza dal secondo anno successivo alla data di costituzione della società.
46. A garanzia del credito conseguente all'anticipazione di cui al comma 44, è rilasciata alla Regione, a cura dei beneficiari, apposita fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione concessa, da sostituire, all'atto della costituzione della società di cui al comma 44, con la concessione, a favore della Regione medesima, del diritto di pegno sulle azioni sottoscritte.
47. Alla valutazione e alla selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del comma 44 provvede il Comitato di cui al comma 38.
48. I benefici di cui al comma 44 sono cumulabili, in capo allo stesso progetto, con quelli di cui al comma 40.
49. Per le finalità previste dai commi 37 e 44 è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso la FRIULIA SpA, un fondo speciale da gestire con contabilità separata da parte della società stessa, in regime di mandato.
50. Al fondo di cui al comma 49 fanno carico:
a) gli oneri per il funzionamento del comitato di cui al comma 38;
b) i contributi di cui al comma 40;
c) le anticipazioni di cui al comma 44;
d) le eccedenze sui proventi delle cessioni di cui al comma 43;
e) i compensi spettanti alla FRIULIA SpA per l'esecuzione del mandato.
51. Al fondo di cui al comma 49 affluiscono:
a) le risorse stanziate dalla Regione;
b) i proventi delle cessioni di cui al comma 42;
c) i rientri delle anticipazioni e relativi interessi di cui al comma 45.
52. Ai fini di cui al comma 49 l'Amministrazione regionale stipula con la FRIULIA SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale all'industria di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.
53. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla FRIULIA SpA, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
54. Il controllo sulla gestione del fondo è esercitato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7/1999, nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione regionale dell'industria.
55. Per le finalità previste dai commi 37, 44 e 49, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 21.2.9.2.347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1339 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
56. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 15 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per la realizzazione di un progetto speciale finalizzato alla costruzione di un sistema permanente per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e ricerca.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5609 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Nord- Est con sede a Venezia, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà economica e sociale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
59. La domanda del contributo di cui al comma 58 è presentata al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire. Il contributo può essere erogato in via anticipata.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7691 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Nell'ambito dell'accordo di programma tra l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Ministero dell'ambiente del 9 giugno 1999, diretto alla realizzazione di uno studio per l'applicazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla CATAS SpA un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'acquisizione di informazioni sulla realtà industriale italiana del "distretto della sedia" finalizzato alla trasposizione della citata direttiva 1999/13/CE.
62. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7688 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria.
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68. 
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( ABROGATO )
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87. 
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88. 
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89. 
( ABROGATO )
90. 
( ABROGATO )
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997, come dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294, e modificato con decreto ministeriale del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 marzo 1998, n. 76.
92. L'ammontare del contributo non potrà superare il 60 per cento del danno subito, che dovrà essere certificato da perizia giurata redatta da un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o da attestazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
93. Il danno dovrà essere calcolato moltiplicando la quantità di molluschi non conferita per il prezzo di mercato per la sua depurazione. La quantità di molluschi non conferita sarà stabilita detraendo alla quantità di molluschi depurata nell'anno 1996 quella depurata nell'anno 1997.
94. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' industria - Servizio degli interventi settoriali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
1) autorizzazione alla depurazione rilasciata ai sensi della legge 192/1977;
2) inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;
3) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dalla Regione o da altri enti pubblici;
b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;
c) impegno a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione, di cui al comma 92, attestante la quantificazione del danno subito.
(5)
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai CONGAFI commercio del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la continuazione dell'attività delle imprese commerciali tra i titolari e i loro figli e/o i dipendenti di imprese commerciali.
96. I criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 95 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fermi restando i seguenti principi:
a) la continuazione dell'attività deve avvenire attraverso la cessione in proprietà dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda, a titolo oneroso o gratuito, senza condizioni, per atto tra vivi o per causa di morte;
b) nel caso di acquisto dell'azienda da parte di uno o più dipendenti della stessa o di altra impresa commerciale, questi devono dimostrare la regolare iscrizione all'INPS per il settore commercio da almeno due anni consecutivi.
97. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9131 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere indennizzi alle imprese commerciali con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le domande sono presentate presso gli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e da queste istruite, per il successivo inoltro alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9149 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - Azienda Fiere un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 102 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti da parte dell'Ente medesimo per la ristrutturazione ed il completamento del comprensorio fieristico.
101. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 100. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9097 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone" un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 105 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del centro commerciale all'ingrosso in connessione con il completamento del centro intermodale di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25.
104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 103. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
106. 
( ABROGATO )
107. 
( ABROGATO )
108. 
( ABROGATO )
109. 
( ABROGATO )
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui al comma 103.
111. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 110, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
112. La concessione della fidejussione di cui al comma 110 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e turismo di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
113. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 110, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Fiera di Udine un ulteriore contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 116, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il parziale completamento del comprensorio fieristico di Martignacco.
115. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 114. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.555 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.110 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9113 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fiera Trieste SpA un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 119, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.
118. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 117. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima previste dal comma 122 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del Mercato ortofrutticolo di Udine.
121. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 120. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9105 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, costituite nelle forme previste dallo stesso articolo.
124. I finanziamenti di cui al comma 123 sono concessi all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata dell'atto di costituzione del consorzio, del preventivo dettagliato di spesa e del programma di attività.
125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9129 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
126. 
( ABROGATO )
127. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti fieristici regionali e dagli stessi non utilizzati e da restituire all'Amministrazione regionale.
128. Per le finalità previste dai commi 126 e 127 gli Enti fieristici interessati presentano apposita istanza alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
129. 
( ABROGATO )
130. Con apposita legge regionale si provvede ad emanare una disciplina organica di riforma degli strumenti operativi e contributivi del comparto turistico.
131. I principi generali della riforma sono rappresentati dalla necessità di procedere all'attuazione delle attività di promozione e propaganda, di quelle di gestione delle attività economiche e di quelle legate alla commercializzazione dell'offerta turistica attraverso soggetti di diritto privato, partecipati dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici, riservando alle esistenti strutture pubbliche le attività di accoglienza dei turisti e di informazione al pubblico, nonché le eventuali altre attività loro attribuite dalla stessa Amministrazione regionale.
132. La disciplina organica del turismo comporta la sistematica revisione delle norme concernenti la ricettività alberghiera ed extra alberghiera, la regolamentazione della materia delle agenzie di viaggio, quella del turismo itinerante e quella delle professioni turistiche, nonché norme per il funzionamento delle Associazioni Pro Loco.
133. 
( ABROGATO )
134. 
( ABROGATO )
135. 
( ABROGATO )
136. 
( ABROGATO )
137. 
( ABROGATO )
138. 
( ABROGATO )
139. 
( ABROGATO )
140. 
( ABROGATO )
141. 
( ABROGATO )
142. 
( ABROGATO )
143. 
( ABROGATO )
144. 
( ABROGATO )
145. 
( ABROGATO )
146. 
( ABROGATO )
147. 
( ABROGATO )
148. 
( ABROGATO )
149. 
( ABROGATO )
150. 
( ABROGATO )
151. 
( ABROGATO )
152. 
( ABROGATO )
153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni nella misura massima prevista dal comma 155 a favore di enti pubblici e di privati operatori operanti nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione e nei comuni montani della provincia di Pordenone, ovvero ad essi funzionali, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per l'adeguamento e messa in sicurezza, nonché per l'ammodernamento di strutture funzionali alle attività turistico-sportive, di impianti, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa. La Giunta regionale identifica, con propria deliberazione, gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione.
154. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 153. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva, se dovuta, con la quale il richiedente dispone l'assunzione del mutuo, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
155. Per le finalità previste dal comma 153 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8993 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotour SpA, con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.
158. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8994 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
159. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione del progetto "Summit delle città stellate - Palmanova 2000".
160. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 159 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
161. Per le finalità previste dal comma 159 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9223 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato promotore per le giornate dell'agricoltura, pesca e forestazione della provincia di Trieste.
163. Le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 162 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
164. Per le finalità previste dal comma 162 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9224 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
165. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Province di Udine e Pordenone contributi per promuovere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale rispettivamente presso la Villa Manin di Passariano e presso l'Abbazia di Sesto al Reghena.
166. I contributi di cui al comma 165 sono concessi all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva di approvazione del programma di manifestazioni, nonché di una relazione illustrativa dell'attività programmata e del preventivo di massima delle spese.
167. Per le finalità previste dal comma 165 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9222 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
168. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione tra l'Azienda Fiere di Gorizia e la Camera nazionale della moda italiana, denominata "MITTELMODA INTERNATIONAL LAB", un contributo per la promozione di iniziative per la valorizzazione delle migliori espressioni della creatività giovanile internazionale nel settore della moda, del tessile e dell'abbigliamento.
169. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 168, da presentarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, deve essere corredata del programma delle iniziative da intraprendere e del relativo preventivo sommario di spesa. Il decreto di concessione del contributo può stabilirne anche l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento.
170. Per le finalità previste dal comma 168 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9226 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore di un ente pubblico o di una società di gestione a prevalente capitale pubblico, individuato con deliberazione della Giunta regionale, per la gestione del Servizio telematico di teleinformazione e teleprenotazione per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000.
172. Il finanziamento di cui al comma 171 è concesso ed erogato interamente in via anticipata previa presentazione della domanda da parte del soggetto gestore, corredata dell'atto deliberativo di assunzione della gestione alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
173. Per le finalità previste dal comma 171 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9252 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
174. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Aquileia un finanziamento straordinario per l'assunzione con contratto a tempo determinato, da concludersi entro il termine massimo del 31 gennaio 2001, di personale destinato ad essere utilizzato per l'assistenza turistica, l'informazione, la vigilanza nel comprensorio per il periodo giubilare.
175. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 174 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
176. Per le finalità previste dal comma 174 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9215 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
177. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Lignano e di Muggia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 179 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che i Comuni medesimi assumeranno per interventi di arredo urbano.
178. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 177. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
179. Per le finalità previste dal comma 177 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9325 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
180. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 182, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che il Comune assumerà per l'arredo della diga.
181. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 180. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
182. Per le finalità previste dal comma 180 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2001, il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, con l'onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510, con riferimento al capitolo 9326 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
183. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla costituenda Promoser srl una sovvenzione per il finanziamento di un concorso di idee per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile denominato "Stazione Marittima", sito a Trieste, per le esigenze congressuali di tutto il Friuli-Venezia Giulia.
184. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 183 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
185. Per le finalità previste dal comma 183 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
186. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 15, della legge regionale 4/1999, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9201 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
187. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'ARPT per la realizzazione, in convenzione con l'Associazione Friuli-Venezia Giulia FILM COMMISSION, del progetto di costituzione, promozione e gestione programmatica dell'ufficio, realizzazione della Location Guide, della Production Guide e del sito WEB. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
188. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9202 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
189. All'articolo 12, comma 20, della legge regionale 25/1999, le parole <<a favore dell'Azienda di promozione turistica di Trieste>> sono abrogate.
190. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativi al Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è autorizzata ad inoltrare alla Commissione europea e allo Stato, con le modalità previste dal DOCUP medesimo, rendicontazioni di spese effettuate per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
191. In relazione al comma 190, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 236/1993, per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti, risorse pari a lire 4.000 milioni. Il finanziamento è concesso ed erogato, con le modalità fissate dalla legge medesima, dalla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.
192. Per le finalità di cui al comma 191 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5815 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
193. Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento, per le iniziative formative che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i soggetti titolari di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) devono presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato ed ammesso al finanziamento, certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto formativo oggetto del controllo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.
194. Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché sulla base delle direttive regionali che disciplinano la fase dei controlli delle azioni in questione. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 193, devono essere restituite le somme percepite a titolo di anticipazione non utilizzate e/o non riconosciute a seguito del processo di certificazione. I soggetti titolari dei progetti devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto del rendiconto, presso i propri uffici a disposizione dell'Amministrazione regionale.
194 bis. Ove previsto dagli avvisi di riferimento, la procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) che non prevedono esami o prove finali.
195. 
( ABROGATO )
196. Le spese connesse all'attività di certificazione di cui al comma 193 sono riconosciute entro i limiti indicati dai corrispondenti avvisi di riferimento e costituiscono parte integrante del preventivo delle spese del progetto cui si riferiscono.
196 bis. La certificazione, da parte dei soggetti di cui al comma 193, del rendiconto delle spese sostenute è esclusa nel caso di iniziative per le quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) o punto iii), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 , come modificato dall' articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009.
197. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunitaria per la chiusura finale del periodo di programmazione 1994/1999, obiettivi 2, 3 e 4, ferma restando la disposizione di cui al comma 195, è data facoltà ai soggetti titolari di ricorrere alla procedura di cui al comma 193 relativamente a tutti i progetti approvati tra l'1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999, il cui rendiconto non sia ancora stato sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione regionale.
198. Nei casi di cui al comma 197 e relativamente ai rendiconti già presentati all'Amministrazione regionale, il termine massimo per la presentazione della certificazione è di sessanta giorni dalla data del ritiro o della restituzione del rendiconto di spesa già depositato presso l'Amministrazione regionale medesima.
199. In relazione alla procedura di cui al comma 197, è riconosciuta, per l'attività di certificazione di ciascun progetto, una spesa massima di lire 500.000, per le azioni di durata superiore alle 400 ore e di lire 300.000 per le azioni di durata non superiore alle 400 ore. Detti importi sono da intendersi al netto di IVA ed altri oneri, laddove gli stessi risultino, sulla base della normativa vigente, non detraibili da parte del titolare del progetto formativo.
200. Per le finalità di cui al comma 197 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5816 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
201. Per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute, relativamente a interventi di agevolazione per gli investimenti delle imprese industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e del capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, di competenza della Direzione regionale dell'industria - Servizio dello sviluppo industriale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 430.190.000 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.1.284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8392 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
202.
All'articolo 8 della legge regionale 4/1999, il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 23, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di Trieste stipula per la ristrutturazione degli immobili destinati a propria sede.>>.

203. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 202, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9117 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
204. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di interventi volti ad applicare nei comuni montani gli obiettivi ed i contenuti definiti con la "Convenzione delle Alpi" per uno sviluppo sostenibile delle aree alpine.
205. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 204 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento per interventi specifici di sviluppo locale realizzati anche in forma associata dai Comuni montani che aderiscono al progetto sperimentale denominato "Rete di Enti locali - Alleanza nelle Alpi" nell'ambito dell'iniziativa europea Azione pilota "Spazio alpino" ex articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dallo Stato, in fase di attuazione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, o che fanno parte della "Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi" costituita a livello internazionale con lo scopo di recepire i contenuti della "Convenzione delle Alpi".
206. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani richiedenti e la scelta del logo che dovrà contraddistinguere l'intera attività volta alla diffusione del programma di cui si tratta. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
207. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.14.2.717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
208. 
( ABROGATO )
209. 
( ABROGATO )
210. 
( ABROGATO )
211. 
( ABROGATO )
212. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi da 91 a 94, da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 2000.
2Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, comma 212, tab. F, cap. 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020, da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2000.
3Le disposizioni previste dai commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame ed i loro effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame della Commissione stessa, come previsto dall' articolo 10 della medesima L.R. 2/2000.
4Le disposizioni dei commi 25,29,190 e da 193 a 198 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 11 della medesima L.R. 2/2000.
5Parole aggiunte al comma 94 da art. 12, comma 21, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 103 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 104 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina del comma 117 da art. 2, comma 25, L. R. 6/2013
9Integrata la disciplina del comma 105 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
10Parole sostituite al comma 137 da art. 7, comma 131, L. R. 4/2001
11Parole sostituite al comma 171 da art. 7, comma 132, L. R. 4/2001
12Parole sostituite al comma 172 da art. 7, comma 132, L. R. 4/2001
13Integrata la disciplina del comma 193 da art. 13, comma 3, L. R. 26/2001
14Integrata la disciplina del comma 194 da art. 13, comma 3, L. R. 26/2001
15Comma 194 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2001
16Comma 195 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 26/2001
17Comma 126 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
18Comma 129 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
19Comma 144 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
20Comma 145 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
21Comma 133 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
22Comma 134 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
23Comma 135 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
24Comma 136 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
25Comma 73 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
26Comma 74 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
27Comma 75 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
28Comma 76 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
29Comma 77 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
30Comma 78 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
31Comma 79 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
32Comma 80 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
33Comma 81 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
34Comma 82 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
35Comma 83 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
36Comma 84 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
37Comma 87 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
38Comma 88 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
39Comma 89 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
40Comma 90 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
41Parole aggiunte al comma 40 da art. 2, comma 12, L. R. 13/2002
42Parole aggiunte al comma 41 da art. 2, comma 13, L. R. 13/2002
43Comma 42 sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 13/2002
44Comma 43 sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 13/2002
45Parole soppresse al comma 48 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2002
46Parole aggiunte al comma 53 da art. 2, comma 17, L. R. 13/2002
47Comma 208 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
48Comma 209 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
49Comma 210 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
50Comma 211 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
51Comma 156 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 18/2004
52Comma 157 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 18/2004
53Integrata la disciplina del comma 137 da art. 6, comma 39, L. R. 19/2004
54Derogata la disciplina del comma 194 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2004
55Integrata la disciplina del comma 137 da art. 8, comma 102, L. R. 2/2006
56Comma 137 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
57Comma 138 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
58Comma 139 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
59Comma 140 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
60Comma 14 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 24/2006
61Parole soppresse al comma 15 da art. 45, comma 1, L. R. 24/2006
62Comma 25 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
63Integrata la disciplina del comma 103 da art. 6, comma 82, L. R. 22/2007
64Parole sostituite al comma 117 da art. 6, comma 84, L. R. 22/2007
65Integrata la disciplina del comma 103 da art. 7, comma 58, L. R. 22/2007
66Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
67Comma 86 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
68Comma 106 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
69Comma 107 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
70Comma 108 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
71Comma 109 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
72Parole sostituite al comma 110 da art. 5, comma 45, L. R. 30/2007
73Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
74Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
75Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
76Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
77Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
78Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
79Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
80Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
81Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
82Comma 64 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
83Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
84Comma 66 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
85Comma 67 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
86Comma 68 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
87Comma 69 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
88Comma 70 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
89Comma 71 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
90Comma 148 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
91Comma 149 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
92Comma 150 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
93Comma 151 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
94Comma 152 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
95Parole sostituite al comma 193 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2010
96Parole sostituite al comma 196 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2010
97Comma 34 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
98Parole aggiunte al comma 193 da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010
99Comma 194 bis sostituito da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 22/2010
100Comma 196 bis aggiunto da art. 7, comma 13, lettera c), L. R. 22/2010
101Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).
102Comma 63 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
103Comma 146 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
104Comma 147 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
105Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
106Parole aggiunte al comma 18 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2019