LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilità separata da parte della predetta società in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al predetto programma.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula con il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.
4. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto regionale Euromediterraneo "Euromed" per la realizzazione della conferenza euro-mediterranea e a sostegno di attività finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra il Friuli- Venezia Giulia e i paesi del bacino del Mediterraneo.
6. Il finanziamento è concesso dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 12/1986, previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione con la quale è stabilito dettagliatamente il programma delle attività previste e il relativo preventivo di spesa, nonché le modalità, i tempi ed i termini per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al finanziamento di cui al comma 5, è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del medesimo.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 721 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'istituzione della Commissione denominata "Via Maris" per il sostegno di attività promozionali anche a livello internazionale.
9. Le modalità di concessione ed erogazione dell'intervento di cui al comma 8 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
10. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 722 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'avvio della realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto di riconciliazione tra Gorizia e Nova Gorica".
13. Il contributo di cui al comma 12 è erogato in unica soluzione e in via anticipata su domanda del Sindaco del Comune di Gorizia, da presentarsi al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio di piano, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire.
14. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.7.2.335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 879 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il premio "Senza confini" da destinare a personalità di rilievo internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione del premio medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
18. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
19. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
20. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai componenti delle Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalità di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, gli oneri relativi ai premi assicurativi per le polizze stipulate dai componenti stessi in relazione al rischio professionale per l'attività connessa allo svolgimento delle gare concernenti l'affidamento delle gestioni dei trasporti pubblici locali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari generali della Segreteria Generale della Giunta regionale.
22. Per le finalità di cui al comma 21, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 181 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Al fine di favorire la realizzazione di programmi di informazione e diffusione delle iniziative istituzionali della Regione e degli Enti regionali nonché di avvenimenti rilevanti sul piano sociale, economico, turistico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la diffusione delle notizie stesse anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere prodotte dalla RAI. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo per la gestione degli immobili" istituito presso la Società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge regionale 3/1998, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma.
28. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 27 sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune di Udine.
29. La nomina del commissario di cui al comma 28 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
30. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni. Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
31. Le spese per il personale distaccato dal Comune di Udine sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
32. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.
33. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 28, è istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 28 medesimo.
34. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 27, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni, nonché per le spese generali di funzionamento.
35. Entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge è emanato apposito regolamento per l'amministrazione del fondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui ai commi da 27 a 34 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio per la gestione degli immobili.
36. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato di durata pari a quella prevista dal comma 29. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
37. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1510 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia dei mutui stipulati dalla Promotur SpA per le finalità previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, fino alla concorrenza di lire 44.500 milioni.
40. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 39, specificamente motivate dal legale rappresentante in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fidejussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 4.000 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie alla Fondazione Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato ai sensi delle vigenti norme sul Fondo Unico per lo Spettacolo.
42. La domanda per la concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia fideiussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
43. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore e sostenitore dell'Associazione per il Mittelfest, è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, ai fini della concessione all'Associazione stessa di anticipazioni bancarie, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato e di altri enti pubblici.
44. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari è corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Associazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
45. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dai commi 41 e 43 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1541 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. 
( ABROGATO )
(4)
48. 
( ABROGATO )
(5)
49. All'articolo 174, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1994, le parole lt;<unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413>> sono sostituite dalle parole <<nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria>> e dopo le parole <<moduli e formulari>> sono inserite le parole <<ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line>>.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.2.1.924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 302 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. Per il versamento agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate a titolo di contributi sanitari è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.41.1.694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5002 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della finanza sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
54. 
( ABROGATO )
55. 
( ABROGATO )
56. 
( ABROGATO )
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria "una tantum" la somma di lire 250 milioni al Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale, con sede a San Vito al Tagliamento, a titolo di rimborso delle spese del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1670 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento del completamento dei lavori di difesa e vivificazione delle acque nelle valli da pesca di Carlino ed in alcune valli di Marano Lagunare - Progetti PIM 1 e 2 - definiti di rilevante interesse nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, in presenza di contestuale intervento finanziario di fonte statale e/o comunitaria.
63. Per i fini di cui al comma 62, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, anche in pendenza della sospensione dei procedimenti amministrativi correlati agli impegni assunti dalle competenti Direzioni, già disposta dalla Giunta medesima per intervenuta carenza della copertura finanziaria degli oneri relativi al trattamento e smaltimento dei fanghi, autorizza l'adeguamento dei progetti agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal competente Ministero dell'ambiente in attuazione del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996.
64. Restano fermi agli effetti contabili gli impegni già assunti dalle competenti Direzioni regionali dell'agricoltura e dell'ambiente con i decreti di concessione/delegazione amministrativa.
65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, così suddivisi:
a) per il progetto PIM 1, di competenza del Servizio della bonifica e della irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) per il progetto PIM 2, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, relativamente ad ulteriori somme da rimborsare per l'anno 1999, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 31.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 919 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente è prevista la maggiore entrata di pari importo per l'anno 2000 sull'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.
67. Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione.
68. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui al comma 67 sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione di cui al comma 67, che fissa le modalità di erogazione di tale finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.
69. Per le finalità di cui al comma 67, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. 
( ABROGATO )
71. 
( ABROGATO )
72. Per le finalità di cui al comma 70, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all' articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione alle dipendenze della struttura direzionale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione su territorio regionale, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.
77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.
78. 
( ABROGATO )
79. 
( ABROGATO )
80. 
( ABROGATO )
81. 
( ABROGATO )
82. 
( ABROGATO )
83. 
( ABROGATO )
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo, da erogare in via anticipata ed in unica soluzione, stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione. Il beneficio è cumulabile con altre provvidenze regionali.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3432 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
86. 
( ABROGATO )
87. 
( ABROGATO )
88. 
( ABROGATO )
89. 
( ABROGATO )
90. 
( ABROGATO )
91. 
( ABROGATO )
92. 
( ABROGATO )
93. Le disposizioni dei commi 91 e 92 si applicano anche agli organi collegiali di amministrazione e ai Direttori degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 11/1999.
94. In relazione a quanto previsto dai commi 91, 92 e 93, sono abrogate tutte le norme della legge regionale 18/1996 incompatibili con l'attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi medesimi.
95. 
( ABROGATO )
96. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della composizione, dell'andamento e dell'efficacia della spesa regionale, la Giunta regionale presenta relazioni periodiche al Consiglio regionale e alle componenti interessate alle procedure della concertazione: le autonomie locali, le parti sociali, le autonomie funzionali.
97. Le relazioni ricognitive di cui al comma 96 sono predisposte dall'Ufficio di piano, con riferimento, di norma, alle date del 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre. Le relazioni sono articolate secondo le funzioni obiettivo definite dal Piano regionale di sviluppo. La relazione del mese di giugno forma parte integrante della Nota programmatica.
98.
All'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale stabilisce le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1.>>.

99. Allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento dei prestiti contratti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito esistente.
100. Per le finalità di cui al comma 99, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa:
a) a rinegoziare i mutui già contratti, anche prevedendo maggiori durate dei periodi di ammortamento ed applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso d'interesse;
b) a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione della contrazione di uno o più nuovi mutui con applicazione di più favorevoli condizioni, ovvero dell'emissione di prestiti obbligazionari, per importi comprensivi del residuo debito nonché delle penali per estinzione anticipata.
101. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi in via continuativa di un soggetto, scelto tra banche ed intermediari finanziari, per la gestione attiva del debito regionale attraverso l'uso di strumenti finanziari da attivare, di volta in volta, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, ai fini dell'ottimizzazione nel tempo della posizione complessiva dell'indebitamento della Regione.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata, avvalendosi del soggetto di cui al comma 101, alla ristrutturazione, totale o parziale, dei debiti contratti dai soggetti beneficiari di contributi regionali a totale sollievo dei relativi oneri di ammortamento.
103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;
b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell'Amministrazione regionale in relazione all'ammortamento dei mutui di cui al comma 102;
c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.
(9)
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 1, dopo le parole <<a favore di>> sono aggiunte le parole <<Enti strumentali della Regione,>>.
107. All'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 5, dopo la parola <<agevolazioni,>> sono aggiunte le parole <<terreni, edifici e>>.
108. Al fine di supportare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare gli interventi finanziari a favore delle ATER medesime mediante cessione gratuita di beni immobili disponibili del patrimonio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
109. 
( ABROGATO )
110. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita alle strutture amministrative regionali, ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate per ciascuna unità previsionale di base, con riferimento ai capitoli di spesa che la compongono, dal Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000.
111. 
( ABROGATO )
112. L'Amministrazione regionale interviene nell'ambito della solidarietà internazionale, a favore delle Comunità regionali che hanno sede nello stato del Venezuela, colpito dagli eccezionali eventi calamitosi del dicembre 1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4180 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale interviene a favore della Associazione "Medici senza frontiere" per il progetto che si propone di fornire le medicine di base ai Paesi del Terzo Mondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
115. Per le finalità di cui al comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.15.1.889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 770 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
116. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
117. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 7/1988, la spesa iscritta nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.178 nonché i limiti di impegno iscritti nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.159, 8.1.24.2.163 e 8.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3435, nonché rispettivamente 3251, 3254, 3259, 3281, 3282, 3284, 3285 e 3436 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, indicate nella Tabella I allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 18/2000
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 18/2000
3Comma 67 sostituito da art. 7, comma 97, L. R. 4/2001
4Comma 47 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
5Comma 48 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
6Comma 70 sostituito da art. 8, comma 14, L. R. 4/2001
7Ai sensi dell'Art.7 comma 43 L.R. 23/2001 e a modifica di quanto stabilito dal comma 82 del presente articolo, gli adempimenti di cui al comma 79 sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Giunta regionale.
8Integrata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 23, L. R. 23/2001
9Comma 103 sostituito da art. 7, comma 6, L. R. 23/2001
10Comma 104 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
11Comma 105 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
12Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2002
13Parole aggiunte al comma 34 da art. 2, comma 2, L. R. 13/2002
14Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
15Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
16Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
17Comma 70 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
18Comma 83 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
19Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
20Abrogato il comma 91, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21Abrogato il comma 92, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22Comma 70 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
23Comma 71 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
24Comma 95 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
25Parole soppresse al comma 86 da art. 17, comma 1, L. R. 18/2004
26Integrata la disciplina del comma 12 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
27Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
28Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
29Comma 54 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
30Comma 55 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
31Comma 56 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
32Comma 57 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
33Comma 58 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
34Comma 59 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
35Comma 111 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
36Comma 73 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
37Comma 74 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
38Comma 75 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
39Comma 76 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
40Comma 77 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
41Comma 78 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
42Comma 79 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
43Comma 80 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
44Comma 81 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
45Comma 82 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
46Parole aggiunte al comma 77 da art. 15, comma 21, L. R. 18/2011
47Comma 86 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
48Comma 87 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
49Comma 88 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
50Comma 89 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
51Comma 90 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012
52Comma 75 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2012
53Comma 77 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 16/2013
54Parole sostituite alla lettera b) del comma 75 da art. 40, comma 1, L. R. 21/2013
55Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera mm), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
56Parole sostituite al comma 73 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
57Comma 75 sostituito da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.