LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

TITOLO III
 ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 8
 (Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il
partenariato internazionale)
1. È costituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzione consultiva, per l'applicazione della presente legge. La Giunta regionale si avvale del Comitato, in particolare, per la redazione delle componenti del programma regionale di cui all'articolo 4, comma 2, per la redazione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 6, comma 4, nonché per l'espressione di un parere sulle iniziative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
b) il Direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;
c) un rappresentante designato di concerto tra le tre università regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c);
e) un rappresentante dei Comuni;
f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.
3.  
( ABROGATO )
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura; a conclusione della legislatura, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Comitato. Il Comitato è regolarmente costituito anche se le istituzioni e gli enti esterni alla Regione non hanno ancora designato i loro rappresentanti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dello stesso e, se dovute, vengono rimborsate le spese di trasferta, con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
6. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
7. La Segreteria del Comitato è assicurata dalla struttura competente in materia di cooperazione internazionale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/2001
2Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
3Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 3, L. R. 1/2004
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
5Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 19/2004
6Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
7Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
8Comma 3 abrogato da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 18/2019
9Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 18/2019
10Parole sostituite al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
11Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 9
 (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
Art. 10
 (Gruppi di concertazione)
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale convoca periodicamente, indicativamente almeno una volta all'anno, gruppi di concertazione tra tutti i soggetti attivi della cooperazione decentrata interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2019