LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2000
Materia:
240.04 - Cooperazione
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 9
 (Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale)
1. Prima della predisposizione del programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale di cui all'articolo 4, la Giunta regionale organizza iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'articolo 10, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 18/2019
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 18/2019