LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, unitamente all'Amministrazione provinciale di Udine, al finanziamento delle opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo di Carlino, a seguito dei gravi danni riportati, mediante la concessione di un contributo straordinario all'Amministrazione comunale competente. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente comma sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 5054 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio n. 71 - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Carlino per le opere urgenti di ripristino della scuola dell'obbligo>> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
9. Al fine di promuovere e sostenere l'iniziativa per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali, è autorizzata la concessione al Comune di Tarvisio di un contributo straordinario di lire 100 milioni nell'anno 2000 da destinare a interventi di supporto all'avvio dell'iniziativa.
10. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, di apposita domanda accompagnata dal programma degli interventi di cui al comma 9 previsti a carico dell'Amministrazione comunale per il sostegno dell'iniziativa. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5072 (2.1.232.3.06.04) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Tarvisio per l'introduzione nell'Istituto autonomo di istruzione secondaria superiore di Tarvisio di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle emittenti televisive, che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, un contributo speciale di 120 milioni di lire a titolo di concorso nelle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale.
13. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle lingue regionali e minoritarie, di apposita domanda accompagnata dalla documentazione illustrativa dei programmi di cui al comma 12 e dei relativi costi di produzione e diffusione. Le modalità di erogazione e di verifica dell'attuazione dell'intervento sono fissate dal decreto di concessione.
14. Per le finalità previste dal comma 12, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5539 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio delle lingue regionali e minoritarie - con la denominazione <<Contributo speciale alle emittenti televisive, non beneficiarie di analoghi finanziamenti regionali nell'anno 1999, sulle spese per la realizzazione di programmi televisivi specificamente rivolti a sostenere la diffusione della lingua friulana nel Friuli occidentale>> e con lo stanziamento di lire 120 milioni per l'anno 2000.
15. L'Amministrazione regionale promuove la trasformazione dell'Associazione per il Teatro Giovanni da Udine, come costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, in Fondazione, a decorrere dall'anno 2001. A tale scopo la Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione e a concorrere, nell'esercizio finanziario 2001, alla sua dotazione patrimoniale, mediante appositi conferimenti finanziari, entro i limiti dell'importo previsto dallo stanziamento autorizzato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 5 della legge regionale 2/2000.
16. In relazione a quanto disposto dal comma 15, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione di spesa prevista per gli esercizi 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato al bilancio, è individuato nella Fondazione indicata al medesimo comma 15.
17. Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo musicale e coreutico, mediante un'azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda, la formazione del pubblico e lo sviluppo della cultura musicale nel mondo della scuola, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia", aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi primari di produzione musicale.
18. La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 17 e concorre al sostegno dei suoi programmi di attività mediante appositi finanziamenti. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo Statuto della Fondazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
19. 
( ABROGATO )
(9)
20. In relazione a quanto disposto al comma 19, l'oggetto della autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 del bilancio pluriennale 2000-2002, riferita al capitolo 5342 del Documento tecnico allegato al bilancio, è ampliato, ai fini di comprendere anche gli oneri indicati nel medesimo comma 19. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede a determinare, nell'ambito dello stanziamento complessivamente autorizzato dal capitolo indicato, la quota da destinare alla Fondazione di cui al comma 17.
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
(6)
26. 
( ABROGATO )
(7)
27. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5079 (2.1.232.3.06.04) di nuova istituzione alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione "Contributi a istituzioni scolastiche autonome ovvero a Comuni singoli o associati che realizzano iniziative definite in collaborazione con le medesime per il sostegno di programmi di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000.
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
(5)
30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base ed i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 5, L. R. 4/2001
2Comma 7 abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 4/2001
3Comma 17 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
4Comma 18 sostituito da art. 6, comma 27, L. R. 1/2003
5Comma 29 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
6Comma 25 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
7Comma 26 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 8/2006
8Integrata la disciplina del comma 18 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2007
9Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 21 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
11Comma 22 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
12Comma 23 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
13Comma 24 abrogato da art. 13, comma 2, lettera c), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012.
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 10/2012
15Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
16Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
17Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
18Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera qq), L. R. 10/2012
19Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera l), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20Comma 8 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, L.R. 29/1990.