LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di
distribuzione dei carburanti nel territorio montano)
1. 
( ABROGATO )
(5)
2. 
( ABROGATO )
(6)
3. 
( ABROGATO )
(7)
4. 
( ABROGATO )
(8)
5. 
( ABROGATO )
(9)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(3)
9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.
12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.
13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola <<quali>> è sostituita dalle parole <<nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con>>.
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service pre-pagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 13/2002
2Comma 7 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3Comma 8 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4Comma 15 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
6Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
7Comma 3 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
8Comma 4 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
9Comma 5 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.
10Comma 6 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 aprile 2003.