LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 16
 (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di
finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze
linguistiche)
1.
Il capo IV del titolo IV della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è sostituito dal seguente:
<<CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI, DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO DI
CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI
Art. 68
 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari
interventi di carattere comunitario e internazionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.
2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di dieci unità.
3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.
4. All'attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 provvede l'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi individuati dalla Giunta regionale quali destinatari delle collaborazioni e ne fissa i relativi compiti.
5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
(1)
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12.
All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, dopo il secondo comma, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2000, è aggiunto il seguente:
<<Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.>>.

13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le parole <<del 10 per cento del costo>> sono sostituite dalle parole <<del 50 per cento del costo>>.
16. 
( ABROGATO )
(2)
17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Burger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 13, L. R. 2/2001
2Comma 16 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
4Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
5Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
6Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
7Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 6, L. R. 19/2005
8Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 1, comma 7, L. R. 19/2005
9Comma 14 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Comma 4 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
11Comma 5 abrogato da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
12Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
13Comma 8 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
14Comma 9 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
15Comma 10 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
16Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera oo), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.