LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. 
( ABROGATO )
(3)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale - ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, le parole <<Il concorso sulle spese non potrà superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e potrà essere accordato per un periodo non superiore a tre anni per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche e miste>> sono sostituite dalle parole <<Il concorso sulle spese potrà raggiungere il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli svolti sulle aziende agricole biologiche, e per quelle miste, il 50 per cento.>>.
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.
6. 
( ABROGATO )
(1)
7.
All'articolo 16 della legge regionale 25/1999, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
<<11 bis.Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post.
11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA.>>.

8. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 6 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
2Comma 8 abrogato da art. 1, comma 30, L. R. 3/2002
3Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010