LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2000, n. 11

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/05/2000
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. I rimborsi alle Compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'Amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.
2. La convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui all'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituiti con gli articoli 4 e 14 della presente legge, relativamente ai recuperi di somme da riversare all'Amministrazione regionale, anche in pendenza dell'approvazione della nuova convenzione di cui al comma 2.
4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli Enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4 sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrino tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale 47/1996, come sostituiti ed introdotto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.
6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai quali è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti Camere di Commercio, non devono essere recuperate dall'Amministrazione regionale.
7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'Amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.
8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, sono tenuti a rimborsare l'Amministrazione regionale delle somme corrispondenti alle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicate ai rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.