LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 54
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle
Aziende sanitarie regionali)
1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.