LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Sezione I
 Disposizioni in materia di Fondi pensione
Art. 31
 (agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell' articolo 117, comma terzo, della Costituzione , dell' articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/2005 .
3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.
3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonché a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:
a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;
b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;
c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;
d) iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate.
3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti.
4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 69, L. R. 30/2007
2Articolo sostituito da art. 14, comma 57, lettera a), L. R. 22/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011
4Comma 3 ter aggiunto da art. 12, comma 24, L. R. 11/2011
5Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012
6Integrata la disciplina del comma 3 ter da art. 27, comma 2, L. R. 13/2012
Art. 32

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
2Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 70, L. R. 30/2007
3Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 33

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
2Comma 3 abrogato da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
3Comma 4 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
4Comma 5 sostituito da art. 7, comma 71, L. R. 30/2007
5Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 57, lettera b), L. R. 22/2010