LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 42
 (Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
<<2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.>>.

2.
All'articolo 7 della legge regionale 23/1990, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
<<3 bis. Alla Presidente o a sua delegata, per la partecipazione ad incontri, convegni o seminari, la cui adesione è decisa dalla maggioranza della Commissione, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal Comune ove ha sede la Commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, in base all'articolo 3 della legge regionale 63/1982, per una cifra totale annua non superiore a lire dieci milioni.>>.