LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 14
 (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997
in materia di assunzione di personale a tempo determinato)
1.
All'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.>>.