LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/03/2000
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali )
1.I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l'UPI, l'ANCI o l'UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 35, L. R. 10/2001
2Articolo sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 10/2002
3Articolo sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 20/2002
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 15/2005
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 9, L. R. 1/2007
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
7Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 8, L. R. 1/2007
8Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 67, L. R. 22/2010
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 11/2011
10Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 23, L. R. 14/2012
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 33/2015
12Comma 1 bis abrogato da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 33/2015
13Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 20, L. R. 33/2015
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 31, L. R. 13/2021
15Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2023 . Tale disposizione si applica alle istanze di collocamento in aspettativa presentate successivamente all'entrata in vigore della L.R. 11/2023.