LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5

<< Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 >> e << Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 >> della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 
1. I mutui previsti dall'articolo 12, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati a tasso fisso e/o variabile, pari al tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 sono determinati sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Per le somme di cui all'articolo 12, comma 3, la determinazione degli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui all'articolo 12 viene effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 così come sostituito con l'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 9, L. R. 18/2000