LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30

Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/1999
Materia:
450.01 - Caccia
450.03 - Fauna

Sezione II
 Norme transitorie e finanziarie
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Comma 10 bis aggiunto da art. 11, comma 4, L. R. 13/2000
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 31, L. R. 18/2000
3Parole aggiunte al comma 10 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 10 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
5Parole aggiunte al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L. R. 4/2001
6Parole sostituite al comma 10 bis da art. 7, comma 135, L. R. 4/2001
7Parole sostituite al comma 11 da art. 7, comma 134, L. R. 4/2001
8Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 8, comma 72, L. R. 4/2001
9Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 5, L. R. 20/2001
10Comma 7 sostituito da art. 14, comma 19, L. R. 10/2003
11Comma 15 bis aggiunto da art. 14, comma 19, L. R. 10/2003
12Comma 7 sostituito da art. 6, comma 35, L. R. 1/2004
13Integrata la disciplina del comma 7 da art. 6, comma 36, L. R. 1/2004, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 27, comma 6, L. R. 18/2004
14Comma 6 interpretato da art. 27, comma 7, L. R. 18/2004
15Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 42

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 5, L. R. 13/2000
2Comma 01 aggiunto da art. 14, comma 20, L. R. 10/2003
3Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 43
 (Abrogazioni e modifiche)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. 
( ABROGATO )
(3)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalla parole << Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che >>.
7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole << Direttore di Riserva >> sono aggiunte le parole << per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente >>.
8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << in conformità ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.
9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostitute dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.
10. 
( ABROGATO )
11.
All'articolo 9 della legge regionale 56/1986, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. >>.

12. 
( ABROGATO )
(7)
13. 
( ABROGATO )
(8)
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale >>.
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
(1)
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole << al Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.
24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << del Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << dell'Amministrazione provinciale >>.
25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola << vigilanza >> è aggiunta la parola << venatoria >> e le parole << Organo Gestore Riserve >> sono sostituite dalla parole << Amministrazione regionale >>.
26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono abrogate.
27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.
28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio >> sono sostituite dalle parole << , sentito l'Istituto faunistico regionale >>.
29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia >>.
30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.
31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << il Distretto venatorio competente >>.
32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> è sostituita dalla parola << provinciale >>.
33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono sostituite dalle parole << le Province istituiscono e gestiscono >>.
34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.
35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio >> sono abrogate.
36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << ovvero dei soci, >> sono aggiunte le parole << con priorità ai residenti da almeno cinque anni, >>.
37. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 17 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
3Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
4Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
5Comma 4 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
6Comma 5 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7Comma 12 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8Comma 13 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9Comma 14 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
10Comma 16 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
11Comma 37 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
12Comma 10 abrogato da art. 150, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
13Comma 22 abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, L.R. 21/1993.
14Comma 18 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
15Comma 19 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
16Comma 20 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
17Comma 21 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
18Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.