LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

CAPO III
 Norme transitorie, finali e finanziarie
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 19
 (Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 15 e 17 sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
 (Inizio della gestione)
1. La gestione contabile e finanziaria dei Consorzi secondo le modalità previste dalla presente legge ha inizio l'1 gennaio 2000.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 22
 (Abrogazioni)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa di cui al comma 1, relativamente agli interventi assentiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7417 (2.1.238.4.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28- programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - con la denominazione "Contributi annui costanti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime" e con l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2013 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo 16 , comma 1, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa ripartita di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 7394 (2.1.156.2.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 1999, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 28 - programma 3.2.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - con la denominazione "Contributi straordinari per il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)" e con l'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2001 a carico del corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
4. All'onere complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 664 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.