LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

CAPO II
 Norme contributive
Art. 15
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:
1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Salvo quanto previsto dal comma 6 bis, i contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale in materia di lavori pubblici ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dalla medesima legge regionale sono concesse solo per motivate circostanze con decreto.
6 bis. Per la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attuate dai Consorzi di sviluppo industriale e dall'Ezit, la concessione del finanziamento è disposta sulla base di uno studio di fattibilità redatto secondo la normativa vigente in materia di concessione di lavori pubblici.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fideiussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 42, L. R. 25/1999
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 93, L. R. 1/2007
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 79, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 73, L. R. 30/2007
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 29, L. R. 9/2008
8Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 17/2008
9Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 17/2008
10Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 17/2008
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 47, L. R. 17/2008
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
13Derogata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 21, L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 12, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2009
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 87, L. R. 24/2009
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 57, L. R. 22/2010
19Comma 6 sostituito da art. 2, comma 74, lettera a), L. R. 22/2010
20Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 74, lettera b), L. R. 22/2010
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 47, L. R. 27/2012
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
24Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
25Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 10/2014
26Derogata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 74, L. R. 15/2014
27Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 102, L. R. 15/2014
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 104, L. R. 15/2014
29Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 15/2014
30Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
31Comma 1 interpretato da art. 27, comma 1, L. R. 26/2015
32Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 26/2015
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 21, L. R. 24/2016
Art. 15 bis
 (Contributi per investimenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.
2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 6, L. R. 4/1999
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, L. R. 4/2005
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 89, L. R. 1/2007
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 72, L. R. 24/2009
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 28, L. R. 6/2013
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 57, L. R. 23/2013
Art. 15 ter
1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 51, L. R. 23/2013
Art. 16
 (Fideiussioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15.
2. Le domande di concessione delle fideiussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla Direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
3. La concessione delle fideiussioni di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
Art. 17
 (Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 36, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 39, L. R. 1/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 87, L. R. 1/2005
4Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2005
5Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2005
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 59, L. R. 12/2006