LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 8
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dirige l'attività del Consorzio.
2. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio a consiglieri di amministrazione.
3. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea consortile tra i componenti del Consiglio di amministrazione.