LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 6
 (Statuto)
1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dei Consorzi.
2. Lo statuto e gli atti modificativi ed integrativi dello stesso sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro quindici giorni dalla loro adozione e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di mancata approvazione, i Consorzi provvedono ad adeguare lo statuto adottato alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.
4. Ai fini della trasformazione in enti pubblici economici dei Consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, le assemblee consortili provvedono ad adeguare lo statuto alle disposizioni della presente legge.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, i nuovi statuti sono inviati alla Direzione regionale dell'industria entro settantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.
6. Per l'accesso ai benefici della presente legge, ai Consorzi per lo sviluppo industriale in forma di società per azioni si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.
7. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 4, previa diffida e fissazione di un nuovo termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, l'Assessore regionale all'industria nomina un Commissario che provvede alla modificazione dello statuto entro il termine perentorio stabilito nell'atto di nomina.