LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 5
 (Facoltà di riacquisto)
1. I Consorzi hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
2. I Consorzi hanno altresì la facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, avvalendosi delle modalità di cui al comma 3, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nell'ipotesi dell'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i Consorzi dovranno corrispondere al cessionario l'importo attualizzato del valore al quale le aree sono state alienate e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Consorzio. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è decurtato del valore attualizzato derivante dalla eventuale differenza tra il prezzo a cui l'area è stata ceduta e il suo valore di mercato al momento dell'alienazione. Il prezzo di riacquisto di aree e stabilimenti è in ogni caso ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo o l'edificazione dello stabilimento.
4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 106, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 94, L. R. 14/2012