LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 4
 (Effetti dell'approvazione dei progetti)
01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
2. Alle espropriazioni di cui ai commi 01 e 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
2 bis. Per le finalità  di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità  espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo).
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 13/2000
2Comma 01 aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 13/2000
3Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
4Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 34, L. R. 24/2009
5Parole sostituite al comma 2 bis da art. 11, comma 1, L. R. 21/2015