LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 2 bis
 (Promozione della cooperazione tra enti gestori)
1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
2. Gli enti gestori individuano, negli strumenti di cui al comma 1, le attività in cooperazione da realizzare con riferimento in particolare a:
a) la comunicazione e la promozione congiunta delle zone industriali presso i pubblici rilevanti, e più in generale le attività di marketing territoriale;
b) il monitoraggio e la selezione delle opportunità offerte dai programmi comunitari per la realizzazione di studi, progetti e opere di rilevante interesse per gli enti gestori;
c) la realizzazione di studi, progetti e opere di cui alla lettera b);
d) il monitoraggio e gli interventi migliorativi della qualità ambientale;
e) la centralizzazione dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi;
f) la gestione in outsourcing di servizi i cui utenti sono le imprese insediate nelle zone industriali;
g) le attività inerenti la funzione di incubatori di nuove imprese in armonia con il sistema regionale della innovazione di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e successive modifiche;
h) il monitoraggio e gli interventi migliorativi in ambito di sicurezza sul lavoro.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, i Consorzi industriali potranno decidere la fusione per incorporazione tra due o più tra essi in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili; la relativa decisione è di competenza dell'Assemblea consortile di ciascuno dei Consorzi partecipanti alla fusione, costituita e deliberante con le maggioranze previste dall'articolo 10.
4. Il Consorzio incorporante assume una denominazione che tenga conto anche dell'area geografica indicata nella denominazione del Consorzio incorporato, ovvero del territorio di cui facciano parte i Consorzi partecipanti alla fusione.
5. Le deliberazioni delle Assemblee consortili di cui al comma 3 devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 4/2005