LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 2
 (Fini istituzionali)
1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare, i Consorzi provvedono:
a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.
g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.
(3)
4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all' articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), su intesa degli enti interessati.
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 17/2011
2Comma 6 bis abrogato da art. 16, comma 44, L. R. 18/2011
3Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 7, comma 6, L. R. 19/2012
4Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 5/2013
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 6, L. R. 3/2014
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 62, comma 5 bis, L. R. 3/2015
7Parole sostituite al comma 5 bis da art. 29, comma 1, lettera l), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.