LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1999
Materia:
220.01 - Industria

Art. 16
 (Fideiussioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui all'articolo 15.
2. Le domande di concessione delle fideiussioni di cui al comma 1, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate alla Direzione regionale dell'industria, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
3. La concessione delle fideiussioni di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.