LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 novembre 1999, n. 28

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1999
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.04 - Cooperazione
220.03 - Artigianato

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
CAPO I
 Norme in materia di lavoro
Art. 1

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 7, L. R. 13/2002
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 7, L. R. 13/2002
3Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
Art. 2
 (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti
pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 EURO)
1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.
3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
CAPO II
 Norme in materia di cooperazione
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 4 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 18/2003
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 90, L. R. 2/2006
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 90, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 9, L. R. 27/2007
6Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 2 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 18/2003
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 90, L. R. 2/2006
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 90, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 9, L. R. 27/2007
6Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 18/2003
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 23, comma 1, L. R. 18/2003
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22;
b) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32;
c) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51;
d) l'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;
e) l'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;
f) i commi 12, 14, 17, 18, 20, e 21 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
g) l'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

CAPO III
 Norme in materia di artigianato
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
2Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 16, L. R. 13/2000
2Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.