LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 26

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia- Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/09/1999
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996)
1. Le somme derivanti dagli interessi maturati sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 << aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione >> e 1.5 << aiuti investimenti turistici >> del Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994- 1996, che confluiscono nel Fondo speciale per l' obiettivo 2 1994-1996 istituito presso la << Finanziaria regionale - Friuli-Venezia - Friulia SpA >> sono riversati alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell' ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e al netto delle imposte.
2. In attuazione della decisione della Commissione europea n. C(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 concernente modifiche al DOCUP, le somme di cui al comma 1 affluiscono al << Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario >> e sono destinate al finanziamento di interventi di sviluppo regionale nell'ambito delle aree ammesse all'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 1994-1999.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. In deroga alla procedura prevista dal comma 2, le somme di cui al comma 1 derivanti dagli interessi maturati fino al 31 dicembre 1998 dovranno essere riversate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Fondo speciale per l'obiettivo 2 di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, a integrazione delle risorse di cui al comma 12 del medesimo articolo. Tali somme sono destinate al finanziamento delle iniziative utilmente collocate nella graduatoria approvata a seguito dei bandi di partecipazione del 18 agosto 1998 relativamente all'azione 1.4 << Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale >> e non finanziate per insufficienza di risorse.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, per memoria, al titolo IV - categoria 4.3 - il capitolo 1462 (4.3.6) con la denominazione: << Recupero dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia 'Friulia SpA' delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 >>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 37, L. R. 23/2002
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 38, L. R. 23/2002
3Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 42, L. R. 23/2002
4Comma 3 abrogato da art. 6, comma 40, L. R. 23/2002