LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 (Stato giuridico e trattamento economico del personale)
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.
2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il Direttore, dall'articolo 10. La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale o regionale ritenuto più idoneo ad esclusione di quello applicato al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.
4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.
5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.
6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.
7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
3Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
4Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.