LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/09/1999
Allegati:
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 16
 (Fondo sociale)
1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale.
2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:
a) l' ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;
b) i Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.
3. La Regione, in attesa dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui alla decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005, attribuisce alle ATER le risorse di cui al comma 2, lettera c), per il 50 per cento in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 9, comma 42, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale, e per il 50 per cento in base alle percentuali di riparto applicate alle risorse di edilizia sovvenzionata nell'anno di riferimento. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.
4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Parole aggiunte in sede di coordinamento.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 6, comma 49, L. R. 2/2006
2Comma 3 sostituito da art. 9, comma 39, L. R. 9/2008
3Articolo abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014. Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate al medesimo art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
4Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 45, L. R. 15/2014 , per la determinazione dei canoni decorrenti dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dal comma 52 del medesimo art. 9, L.R. 15/2014.
6Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.